Si tratta di organismi privati assoggettati a forme di controllo da parte del Ministero di Giustizia cui è devoluta la mediazione in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia. Caratteristica essenziale della mediazione è che se le parti non raggiungono l’accordo, mantengono intatti le loro pretese e il diritto di promuovere l’azione in giudizio o dare avvio a un procedimento arbitrale: tuttavia, a norma dell’art. 41, comma. 5, D. Lgs. 5/2003, la mancata comparizione di una delle parti e le posizioni da esse assunte dinanzi al mediatore sono valutate dal giudice nell’eventuale successivo giudizio ai fini della decisione sulle spese processuali.
I mediatori possono essere:
- un magistrato in quiescenza;
- un professore universitario di ruolo di materie giuridiche o economiche anche in quiescenza;
- un professionista iscritto in albi professionali di materie giuridiche o economiche da oltre 15 anni anche se successivamente cancellati non per motivi disciplinari;
- un laureato che abbia seguito con successo un corso specifico di formazione per conciliatori, che sia stato svolto in conformità a quanto prescritto dalla determinazione assunta dal Responsabile del registro a norma dell’art. 10, comma. 5, d.m. 222/2004.
Ciascun organismo di conciliazione deve avere almeno sette conciliatori che abbiano dato esclusiva disponibilità al richiedente (art. 4, comma 3, lett. 222/2004), fermo restando ciò nessuno può dichiararsi disponibile a svolgere le funzioni di conciliazione per più di tre organismi.
Ma la grande novità ed opportunità per la conciliazione è rappresentata dall’art. 60 (Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali) del 18 giugno 2009 che prevede un ampliamento del campo di applicazione della conciliazione che avrà per oggetto controversie su diritti disponibili, senza, ovviamente, precludere l’accesso alla giustizia.
Il 19/02/2010 il Consiglio dei Ministri, con Decreto Legislativo, ha dato attuazione al suddetto articolo 60 della legge 19 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali.
La conciliazione è stata definita (art.1) come la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione e possono essere oggetto di mediazione per la conciliazione le controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili.
Per le controversie nelle materie di seguito indicate l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità (art. 5):
1. condominio
2. diritti reali
3. divisione
4. successioni ereditarie
5. patti di famiglia
6. locazione
7. comodato
8. affitto di aziende
9. risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa e la circolazione degli autoveicoli e natanti
10. contratti assicurativi, bancari e finanziari
Il verbale di accordo è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo ovvero, nell’ipotesi di esecuzione transfrontaliera, nel cui circondario l’accordo deve essere eseguito e costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Per Domande e Conciliazioni Rivolgersi a Iscoadr visitando il sito web www.iscoadr.it